Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;

  • b)dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
  • c)dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;
  • d)degli arredamenti di ufficio e di abitazioni. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 16.

Testo vigente dal 6 dicembre 1951

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1295~art5 · fonte del testo

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