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Miscellanea
Istituzione di un punto franco a Brindisi
Legge 4 novembre 1951, n. 1295
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2002
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 18
- Art. 1E' istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di…
- Art. 2senza rubricaabrogato
- Art. 3La sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco e'…
- Art. 4Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco, sono…
- Art. 5Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente…
- Art. 6Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto…
- Art. 7L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica: 1)…
- Art. 8Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le…
- Art. 9Nulla e' innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e…
- Art. 10L'Amministrazione e la gestione del punto franco e' affidata al Consorzio del porto di…
- Art. 11Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia…
- Art. 12L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui…
- Art. 13In quanto non contrastino col regime di punto franco, sono applicabili le disposizioni di…
- Art. 14E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti…
- Art. 15E' punito con un'ammenda pari ai diritti dovuti ad un massimo di tre volte i diritti…
- Art. 16Le norme di coordinamento e quelle speciali intese ad assicurare la tutela degli…
