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[1]Nella prima applicazione della presente legge potra' il Ministro per l'educazione nazionale nominare alla cattedra di cui all'articolo precedente, in qualita' di professore ordinario, persona che, per titoli, per opere ed esperienze compiute, sia ritenuta particolarmente competente per l'insegnamento della «Tecnica delle operazioni chirurgiche».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° giugno 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI
[6]Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Testo in vigore dal 28 giugno 1939 al 16 dicembre 2009
