Art. 8
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[1]Sono estese al personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di legioni della Milizia volontaria, per la sicurezza nazionale della Libia le disposizioni stabilite dall'ordinamento militare pel Regio Corpo truppe coloniali della Libia nei riguardi dei vincoli di ferma e di rafferma; ai sottufficiali ed ai militari di truppa in servizio permanente effettivo sono anche estese le disposizioni relative ai premi di arruolamento e di rafferme stabilite dall'ordinamento stesso per pari grado del Regio esercito.
[2]Sono pure estese le disposizioni del detto ordinamento relative all'indennita' di equipaggiamento ed alle licenza.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
