Art. 7
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In caso di mobilitazione generale o parziale del Regio corpo truppe coloniali il Comando di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia completera', qualora necessario, le formazioni stabilite dall'art. 2 con i cittadini italiani metropolitani residenti nella colonia, aventi comunque obbligo di servizio militare, per i quali non sia stabilita' destinazione di mobilitazione nei reparti del Regio Corpo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
