Art. 6
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[1]Il personale in servizio permanente effettivo e' tratto, a domanda o d'autorita', da quello della Milizia volontaria la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo nel Regno o nominato tale all'atto del trasferimento in Colonia ovvero da quello nei quadri residente in Libia, che ottenga la nomina in servizio permanente effettivo in base a norme analoghe a quelle vigenti nel Regno.
[2]Il reclutamento del personale nei quadri e' volontario e si effettua con le stesse modalita' stabilite per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nel Regno, salvo il limite massimo di eta' che, per la truppa, e' elevato a 60 anni.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
