Art. 22
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E data facolta' al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione della presente legge, d'accordo con Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
