Art. 21
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Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia potra' essere tratto da quello che si rendera' disponibile in seguito alla soppressione delle Legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dopo formati i battaglioni camicie nere permanenti di cui all'art. 18.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
