Art. 18
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[1]Le legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono sciolte ed in loro vece sono sostituiti due battaglioni di camicie nere permanenti che, come unita' di fanteria nazionale, faranno parte integrante del Regio Corpo truppe coloniali della Libia.
[2]L'organico dei battaglioni camicie nere permanenti sara' stabilito dal Ministro per le colonie di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, con suo decreto da registrarsi alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
