Art. 17
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[1]E' data facolta' al Comando del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia di disporre o di autorizzare il richiamo in servizio, per istruzioni o speciali necessita' di servizio, degli ufficiali e della truppa delle dipendenti Legioni, purche' il richiamo non superi le 24 ore, non si riferisca a reparti superiori al battaglione e sempre che la spesa ad esso richiamo riferentesi sia compresa nei normali stanziamenti di bilancio.
[2]In tutti gli altri casi per il richiamo in servizio degli appartenenti alle Legioni predette occorre la preventiva autorizzazione del Governatore generale, fermo, comunque, obbligo di mantenere la spesa nei normali stanziamenti di bilancio.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
