Art. 15
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[1]Il comandante del Gruppo di legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ed e' scelto fra i consoli generali in servizio permanente effettivo.
[2]Lo stesso decreto fissera', previo concerto con il Ministro per le finanze, l'indennita' di rappresentanza spettante al predetto comandante entro il limite massimo di annue lire 10.000 al lordo delle riduzioni stabilite dai Regi decreti, legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
Testo in vigore dal 31 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
