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E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo per l'assicurazione di invalidita' e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica". Il Fondo e' ordinato con il sistema tecnico finanziario della capitalizzazione a premio medio generale e costituisce una distinta gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, ne compila il rendiconto annuale, facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche' le entrate e le spese di esercizio. L'istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per il totale dei suoi investimenti, ed addebita nella stessa misura gli interessi per le anticipazioni fornite al Fondo. Ogni cinque anni si provvede alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

Testo in vigore dal 20 luglio 1961 al 11 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;580~art1 · fonte del testo

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