Art. 10 (Statuto dell'Ente nazionale industria turistica ed alberghiera)

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[1]Il Collegio dei revisori e' composto di cinque funzionari della pubblica amministrazione designati uno dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero delle corporazioni, uno dalla Corte dei conti e uno dal Ministero della cultura popolare. Tale Collegio esercita il controllo sulla gestione dell'Ente con gli stessi compiti stabiliti per i revisori delle societa' anonime, compatibilmente con la forma dell'Ente.

[2]I membri del Collegio dei revisori, di cui tre effettivi e due supplenti, sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1021~statuto-dell-ente-nazionale-industria-turistica-ed-alberghie-art10 · fonte del testo

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