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[1]Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalita' la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale indicate nell'art. 3 e dei loro superstiti saranno soppressi con decreti del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro per le finanze e con i Ministri dai quali il personale stesso dipende.

[2]I decreti di cui al precedente comma determineranno se i compiti degli enti soppressi e le relative contribuzioni debbano essere mantenuti, o eventualmente modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali al quale saranno devoluti i patrimoni degli enti predetti, oppure se i compiti stessi e le contribuzioni relative debbano cessare.

[3]In caso di cessazione, alla liquidazione degli enti soppressi provvede l'Ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Testo in vigore dal 12 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-19;22~art30 · fonte del testo

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