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Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del diritto erariale frodato o che si sia tentato di frodare. La pena pecuniaria e', ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai venti stabiliti nello stesso articolo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 14 giugno 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-05-27;360~art15 · fonte del testo

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