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[1]Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e' aggiunto il seguente numero:
[2]«9) un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate».
Testo in vigore dal 29 marzo 1941 al 16 dicembre 2009
