Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1977 al 25 agosto 2016. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1977, n. 491.
Abrogato dal 25 agosto 1977
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Articolo abrogato dalla l. 26 luglio 1977, n. 491.
Abrogato dal 25 agosto 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 1969 al 25 agosto 1977. 45 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lira 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione. La riscossione di tale contributo e' effettuata dal Ministero delle finanze.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1977, N. 491
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-03-10;96~art8 · fonte del testo
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