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Per la procedura di accertamento e per quella contenziosa, per la riscossione mediante ruolo, per i termini di prescrizione, per le sanzioni punitive e per quanto altro non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme tutte vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.
Testo in vigore dal 22 luglio 1940 al 24 dicembre 1944
