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[1]I consorziati possono, coll'autorizzazione del Consorzio usare o alienare a terzi il loro zolfo grezzo o il loro sterro di zolfo per applicarlo nell'isola alla fabbricazione dei prodotti industriali.
[2]Il Consorzio ha il diritto d'invigilare tale impiego e di riscuotere i prelevamenti di cui all'art. 13, in proporzione dello zolfo utilizzato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
