Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Durante tutto il periodo di cui all'art. 1, il diritto di vendere lo zolfo di cui all'art. 2 spetta esclusivamente al Consorzio salvo la eccezione di cui nell'ultimo capoverso dell'art. Lo zolfo non sara' ammesso all'imbarco nei porti di Sicilia, senza una speciale richiesta del Consorzio, e non sara' ammesso al trasporto nelle ferrovie o in altri veicoli dell'isola, se non sia diretto ai magazzini di cui al seguente art. 21, o se la richiesta di spedizione non sia fatta dal Consorzio.

[2]Nel regolamento di cui all'articolo 28 saranno determinati i modi e la misura delle penalita' per le contravvenzioni alla disposizione del presente articolo.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art5 · fonte del testo

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