Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Dall'attuazione della presente legge la rappresentanza e la gestione del Consorzio sono affidate provvisoriamente ad una Giunta speciale, composta del commissario di cui all'art. 10, che la presiede e ne esegue le deliberazioni, e di quattro membri nominati dal Governo del Re. La Giunta procedera' colle norme e coi mezzi che saranno stabiliti per decreto Reale.
[2]Le funzioni del commissario e della Giunta speciale cesseranno dal giorno dell'insediamento dei nuovi amministratori eletti secondo lo statuto gia' approvato.
[3]Durante questo periodo le Camere di commercio ed arti ed i comuni dell'isola dovranno dare sollecitamente esecuzione gratuita a tutte le richieste del commissario.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
