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[1]Le nuove Societa' commerciali che si costituissero allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali nelle quali lo zolfo sia elemento prinzipale, sono esenti da qualsiasi tassa.
[2]Pari esenzioni godranno in tutta la durata del loro esercizio le Societa' estere costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire una agenzia generale od una rappresentanza.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 4 ottobre 1919
