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[1]Il capitale della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, di cui al n. 2 dell'art. 2, sara' fornito dal tesoro dello Stato e senza diritto di rimborso, per la somma di lire 2,000,000, da inscriversi a carico dell'esercizio 1905-906, qualora l'avanzo dell'esercizio stesso, accertato dal ministro del tesoro, basti a coprire l'indicata assegnazione, e per altri due milioni dal Banco di Sicilia, a misura del bisogno, cogli interessi al saggio minimo, e gli sara' rimborsato dal Consorzio ratealmente nel termine non maggiore di otto anni.
[2]Il Banco di Sicilia prelevera' i due milioni dalla massa di rispetto, salvo gli effetti del capoverso dell'art. 50 della legge sugli Istituti d'emissione.
[3]Il Banco di Sicilia sulla somma destinata per la costituzione della Banca mineraria fara' alla Giunta speciale, di cui all'art. 29, le anticipazioni che gli saranno richieste per i bisogni della azienda provvisoria. La parte delle dette anticipazioni destinata a spese d'amministrazione, verra' rimborsata sul prelevamento di cui all'art. 13, n. 1.
[4]Sopra la parte dei prelevamenti di cui all'art. 13, n. 2, e che sara' destinata al rimborso e sopra tutte le attivita' della Banca, il Banco di Sicilia avra' diritto di prelazione.
[5]Lo statuto della Banca sara' preparato e deliberato a norma dell'art. 11, ed approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio e dal ministro del tesoro.
[6]Le cariche di amministratore della Banca e quella di amministratore del Consorzio sono incompatibili.
[7]Chiunque abbia esercitato uno di esse non puo' essere nominato all'altra carica, se non sia trascorso un anno dalla cessazione.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
