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Per lo sconto a tasso di favore dalle note di pegno degli zolfi depositati nei magazzini generali, il Banco di Sicilia e' autorizzato ad eccedere, sino a lire 10 milioni, la somma di lire 6 milioni, di cui all'art. 30 del testo unico della citata legge sugli Istituti d'emissione, con esenzione dell'aumento di tassa, di cui all'art. 23 della legge stessa, a condizione che l'eccedenza risulti esclusivamente applicata alle operazioni considerate nel presente articolo.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
