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[1]Tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali, a disposizione del Consorzio.
[2]Con le norme e garanzie che saranno stabilite nello statuto:
- a)i detti zolfi, sino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini privati; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali;
- b)il Consorzio puo' concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
