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[1]Tutti gli zolfi delle miniere siciliane saranno depositati e custoditi nei magazzini generali, a disposizione del Consorzio.

[2]Con le norme e garanzie che saranno stabilite nello statuto:

  • a)i detti zolfi, sino a quando i magazzini generali non siano in funzione, potranno essere depositati negli attuali magazzini privati; e questi potranno, d'accordo col Consorzio, essere trasformati in magazzini consorziali, alla diretta dipendenza dei magazzini generali;
  • b)il Consorzio puo' concedere che lo zolfo destinato al consumo nell'interno dell'isola sia consegnato ai compratori sui luoghi di produzione o nelle stazioni ferroviarie.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;333~art21 · fonte del testo

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