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[1]Nello statuto dei magazzini generali sara' stabilito che essi assumono l'obbligo di anticipare senza interessi le spese di trasporto degli zolfi siciliani, dalle stazioni ferroviarie di spedizioni ai luoghi di deposito, da rimborsarsi all'uscita delle singole quantita' di zolfo.
[2]Il credito per le dette spese di trasporto e' preferito al credito con pegno.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
