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[1]I magazzini generali, di cui al n. 1 dell'art. 2, saranno costituiti a norma della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, e della legge 26 dicembre 1895, n. 720, in quanto siano applicabili.
[2]Alla formazione del capitale dei magazzini generali concorreranno il Banco di Sicilia, che ne prelevera' l'importo dalla massa di rispetto, senza pregiudizio dei beneficii ammessi dal capoverso dell'art. 50 della legge sugli Istituti di emissione, approvata con decreto Reale 2 ottobre 1900, n. 373 e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, nella misura che sara' concordata tra il Consorzio ed i detti Istituti, salvo l'approvazione del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, industria e commercio. Alla formazione del detto capitale potranno concorrere altri enti o privati.
[3]Il bisogno di istituire magazzini generali in altri porti, oltre quelli di Catania, Porto Empedocle e Licata, dovra' essere riconosciuto dal Comitato dei delegati, con deliberazione presa a maggioranza di tre quarti dei presenti in numero legale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
