Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Appena sara' pubblicata la presente legge, il Governo del Re nominera' un commissario, il quale, compilata la lista dei consorziati a norma dell'art. 8, la fara' sollecitamente pubblicare nei fogli degli annunzi giudiziari delle prefetture nelle varie provincie minerarie dell'isola e nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio le miniere sono situate.
[2]Gl'interessati potranno reclamare in prima istanza allo stesso commissario nei cinque giorni da tali pubblicazioni, e in seconda istanza al ministro d'agricoltura, industria e commercio, nei cinque giorni dalla notificazione delle decisioni del commissario, che sara' fatta per estratto a cura dei sindaci.
[3]Non e' ammesso gravame contro la decisione del ministro.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
