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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, e' prorogato fino al 31 luglio 1930".
L. 10 luglio 1930, n. 997
3La L. 10 luglio 1930, n. 997 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333, prorogato col decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, convertito in legge per effetto della legge 18 marzo 1926, n. 562, e' prorogato fino al 31 luglio 1940".
Il Regio D.L. 20 luglio 1932, n. 945, convertito senza modificazioni dalla L. 2 gennaio 1933, n. 48 ha disposto (con l'art. 1) che "Il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana, costituito con la legge del 15 luglio 1906, n. 333, prorogato con decreto Luogotenenziale del 26 maggio 1918, numero 739, e con la legge del 31 luglio 1930, n. 997, e' sciolto sotto la data del 31 luglio 1932 ed entra in liquidazione dal giorno successivo. Dal 1° agosto 1932 i produttori siciliani di zolfo grezzo riprenderanno piena liberta' di commercio, secondo le leggi comuni del Regno".
Testo in vigore dal 1 agosto 1932 al 16 dicembre 2009
