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[1]Il Comitato degli ammiragli e' costituito dai comandanti in capo di forze navali presenti nelle acque dello Stato, dai comandanti in capo dei dipartimenti marittimi, dal presidente e dal vice presidente del Consiglio superiore di marina, dai vice ammiragli comandanti militari marittimi, dal tenente generale del genio navale presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, e dal capo di stato maggiore della marina che e' membro relatore al Comitato.

[2]Potranno essere aggregati al Comitato, quali membri straordinari, senza voto, i direttori generali ed i capi degli uffici principali del Ministero della marina e quegli ufficiali ammiragli e generali il cui intervento nel Comitato sara' dal ministro della marina ritenuto opportuno in ordine alle questioni sottoposte al Comitato.

Testo in vigore dal 8 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-27;404~art8 · fonte del testo

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