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Oltre le ordinarie incombenze del Consiglio superiore di marina, il presidente ed i membri di esso potranno avere incarichi per le ispezioni alle forze navali, agli stabilimenti marittimi, al personale ed al materiale, come pure all'Amministrazione della marina militare e mercantile, ordinate dal ministro.
Testo in vigore dal 8 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
