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[1]Il Consiglio superiore di marina esamina le questioni deferite dal ministro al suo giudizio, sotto l'aspetto militare, nautico, tattico-strategico, marinaresco ed amministrativo.
[2]Esso percio' si pronunzia sull'utilita', opportunita' ed equita' dei provvedimenti proposti, sull'armonia di essi con le leggi ed i regolamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro convenienza economica, sia assoluta che relativa, anche se cio' non gli venga richiesto.
[3]Le deliberazioni del Consiglio superiore di marina hanno carattere consultivo. In tutti i provvedimenti relativi alla R. marina specificati nell'articolo precedente e che non siano di ordine legislativo dovra' essere premessa la formula: «Udito il Consiglio superiore di marina».
Testo in vigore dal 8 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
