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[1]Il Consiglio superiore di marina emette parere sopra gli affari seguenti:
[2]1° disegni di decreti relativi ad ordinamenti militari e marittimi;
[3]2° costituzione normale dei corpi e del personale per ogni ramo di servizio;
[4]3° organizzazione amministrativa della marina militare; regolamenti e questioni relative; regolamenti relativi al servizio tecnico e militare;
[5]4° collocamenti a riposo ed in posizione ausiliaria, ammissioni nella riserva navale;
[6]5° reclami per rettificazione di anzianita';
[7]6° azioni di valore nella marina militare e mercantile;
[8]7° rapporti relativi a missioni speciali, rapporti tecnici, progetti, memorie, invenzioni;
[9]8° rapporti di campagne all'estero, di fatti nautici, militari o disciplinari d'importanza tale da giustificare il parere del Consiglio per i provvedimenti che possono richiedere;
[10]9° revisione dei progetti di navi, di trasformazione, di grandi raddobbi, alienazione e demolizione di navi, modifiche di progetti gia' approvati;
[11]10° esame tecnico dei capitolati di oneri per acquisti, per lavori e per commissioni di materiali e meccanismi di notevole importanza da affidarsi all'industria privata come: acquisto e allestimento di navi, grandi apparati motori, corazze, armi, munizionamenti, grandi impianti elettrici e simili opere, nonche' per l'alienazione delle navi radiate dal naviglio.
[12]E in genere sopra ogni altra questione d'interesse tecnico, militare o amministrativo sulla quale il ministro ritenga opportuno conoscere il suo giudizio;
[13]11° compila i quadri di avanzamento per i vari corpi e personali nei limiti delle leggi e dei regolamenti in vigore, costituendosi in Commissione d'avanzamento secondo le modalita' stabilite dalle leggi e dai regolamenti stessi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
