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[1]La composizione del Consiglio superiore di marina e' stabilita come segue:
[2]l'ammiraglio od un vice ammiraglio, presidente;
[3]un vice ammiraglio membro ordinario e con le funzioni di vice presidente;
[4]il tenente generale del genio navale, presidente del Comitato per l'esame dei progetti di navi, membro ordinario;
[5]un contrammiraglio, membro ordinario;
[6]il maggiore generale macchinista, membro ordinario.
[7]il direttore generale civile, capo della direzione generale dei servizi amministrativi del Ministero della marina, membro ordinario; ((Un contrammiraglio o capitano di vascello, membro ordinario e segretario)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 976
1con decorrenza dal 17 giugno 1915
Il Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 976 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal 17 giugno 1915.
Testo in vigore dal 21 luglio 1915 al 16 dicembre 2009
