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[1]Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, emanera' per decreto Reale le norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge e per l'esercizio degli istituti in essa indicati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. Mirabello.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 8 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
