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[1]Il Comitato per l'esame dei progetti di navi da' il suo parere sopra tutte le questioni tecniche che il ministro sottopone al suo esame.
[2]Determina i criteri informativi dello studio sui progetti, non che le direttive e le istruzioni necessarie per la esecuzione del programma generale stabilito dal ministro per le nuove costruzioni e per le trasformazioni e grandi riparazioni delle navi.
Testo in vigore dal 8 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
