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Ai fini di cui all'articolo precedente, dalla data di costituzione del C.T., e' in facolta' del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di sopprimere, sentito o su proposta del C.T., i Comitati, le Commissioni e gli Enti che trattano questioni concernenti le telecomunicazioni anche se derivanti da leggi speciali. Dalla data di soppressione di detti Comitati, Commissioni ed Enti le relative attribuzioni passeranno nella competenza del C.T.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 15 giugno 1945
