Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1963 al 11 giugno 1967. Leggi il testo vigente →

E' istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia un Collegio dei revisori dei conti composto:

  • 1)da un rappresentante del Ministero del tesoro, presidente;
  • 2)da un rappresentante del Ministero della sanita';
  • 3)da un rappresentante del Ministero dell'interno. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio e' nominato un supplente. I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio centrale e' assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro per la sanita' di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 11 giugno 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;132~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari