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[1]Dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli nominativi per l'imposta complementare sul reddito sono soggetti a pubblicazione, secondo le vigenti norme in materia di riscossione delle imposte dirette, restando abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925-III, n. 241.
[2]Rimangono ferme le norme dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, per quanto riguarda gli elementi costitutivi dei singoli accertamenti.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
