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[1]Ai fini dell'applicazione dell'addizionale straordinaria istituita colla presente legge, i contribuenti non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione.
[2]L'addizionale viene liquidata dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed iscritta negli stessi ruoli insieme con l'imposta.
[3]Tuttavia, l'addizionale relativa al secondo semestre dell'anno 1940-XVIII sara' iscritta in ruoli straordinari, e le quote relative ripartite in tre rate scadenti il 10 ottobre 1940-XVIII, il 10 dicembre 1940-XIX e il 10 febbraio 1941-XIX.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
