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[1]Con effetto dal 1° luglio 1940-XVIII, e' istituita a favore dello Stato una addizionale straordinaria all'imposta complementare progressiva sui redditi.
[2]L'addizionale e' applicata con le aliquote seguenti:
[3]25 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 10.000 a L. 30.000;
[4]50 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 30.000.01 a L. 174.000;
[5]75 Per cento dell'imposta corrispondente ai redditi da L. 174.000,01 a L. 485.000;
[6]100 per cento dell'imposta corrispondente ai redditi superiori alle L. 485.000.
[7]A decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII, e' elevata all'1 per cento l'aliquota dell'imposta complementare applicabile ai redditi di categoria D ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1463.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
