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[1]E' aggiunto un posto di vice direttore generale al ruolo organico del Ministero delle finanze, da applicarsi alla Direzione generale delle privative.
[2]Alla Direzione generale predetta sono, per tanto, assegnati due vice direttori generali, l'uno scelto fra i funzionari tecnici dei monopoli sali e tabacchi di grado non inferiore ad ispettore o direttore di 2ª classe, e l'altro fra quelli di carriera amministrativa del Ministero delle finanze.
[3]Per il funzionamento degli uffici centrali tecnici, di cui art. 1, possono essere comandati al Ministero delle finanze non piu' di dodici impiegati appartenenti ai ruoli organici degli uffici esterni delle privative scelti fra il personale di grado non inferiore ad ufficiale tecnico od amministrativo. Agli impiegati, di cui trattasi, non sara' corrisposta l'indennita' di missione, ne' altro compenso o soprassoldo speciale; ma essi avranno diritto all'indennita' di residenza in Roma, giusta la legge 3 luglio 1902, n. 248.
Testo in vigore dal 26 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
