Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]Il collocamento degli ufficiali e allievi ufficiali e' gratuito.
[2]Per l'imbarco pero' di ciascun ufficiale e allievo ufficiale tali Uffici riscuoteranno dagli armatori una quota da stabilirsi dal Ministro per le comunicazioni.
[3]I fondi provenienti dalla riscossione delle somme suddette saranno devoluti per il funzionamento degli Uffici movimento.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006
