Art. 7
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
[1]La inscrizione nell'albo verra' fatta d'ufficio secondo l'ordine della presentazione della domanda che deve essere accompagnata dal deposito del libretto di matricolazione e corredata di tutti i dati informativi che verranno stabiliti dal Ministro per le comunicazioni.
[2]Non appena avvenuto l'imbarco dell'ufficiale o allievo ufficiale il relativo nome verra' cancellato dall'albo dei disponibili.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006
