Art. 5
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[1]Quale che sia il Compartimento marittimo cui appartiene o il luogo di propria residenza, l'ufficiale o allievo ufficiale ha facolta' di chiedere la inscrizione nell'albo presso quell'Ufficio movimento che riterra' piu' opportuno.
[2]E' pero' vietata la inscrizione presso piu' di un Ufficio.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006
