Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Qualsiasi ufficiale o allievo ufficiale che intenda prendere imbarco sopra qualunque nave mercantile nazionale deve essere inscritto in uno degli albi di cui al precedente articolo.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006
