Art. 2
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[1]Al funzionamento di ciascun «Ufficio movimento ufficiali» provvede il comandante del porto o un suo delegato, assistito da un rappresentante della Federazione fascista autonoma degli addetti ai trasporti marittimi ed aerei e da un rappresentante della Confederazione nazionale fascista delle imprese trasporti marittimi ed aerei.
[2]I rappresentanti delle predette organizzazioni hanno voto consultivo.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006
