Art. 1
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[1]Presso le Capitanerie di porto che hanno o avranno un Ufficio di collocamento per la gente di mare e' istituito un «Ufficio movimento ufficiali» diretto e gestito dall'autorita' portuaria.
[2]L'imbarco degli ufficiali e degli allievi ufficiali sia di coperta che di macchina dovra' operarsi esclusivamente per il tramite di tale ufficio.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1929 al 28 luglio 2006
