Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Coloro che, senza l'autorizzazione dell'Intendenza di finanza, col conseguente mancato pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al precedente art. 2, detengono, per proprio uso, macchine frigorifere od apparecchi atti alla produzione del freddo, incorrono nella pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa non corrisposta fino al quadruplo della tassa medesima.

[2]Nella stessa pena pecuniaria incorrono le ditte che, comprese nelle categorie che saranno stabilite con la determinazione ministeriale, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2, usino le macchine e gli apparecchi frigoriferi per un periodo superiore ai sei mesi, senza avere osservato lo norme che saranno stabilite nella stessa determinazione ministeriale.

Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;218~art8 · fonte del testo

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