Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
La detenzione, da parte di ditte industriali e commerciali, nonche' di esercenti di pubblici esercizi, di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio, atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio, e' soggetta a speciale autorizzazione annuale della Intendenza di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio.
Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
