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La detenzione, da parte di ditte industriali e commerciali, nonche' di esercenti di pubblici esercizi, di macchine frigorifere e di qualsiasi altro apparecchio, atto alla produzione del freddo, da utilizzare per uso proprio, e' soggetta a speciale autorizzazione annuale della Intendenza di finanza della provincia, in cui ha sede la ditta o l'esercizio.

Testo in vigore dal 15 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-29;218~art1 · fonte del testo

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